IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  6 febbraio 1996, n. 44, con il quale sono
stati previsti, fra l'altro, interventi di urgenza, di  ricostruzione
e  di  rimessa  in  pristino  del  teatro  "La  Fenice",  danneggiato
dall'incendio verificatosi il 29 gennaio 1996;
  Considerato che con il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge citato
e'  stata  istituita  una  commissione,  presieduta  dal  prefetto  e
composta   dalle   massime   autorita'  locali,  con  il  compito  di
individuare gli interventi, e con il comma 3  e'  previsto  che  alla
realizzazione  degli interventi medesimi si provveda, anche in deroga
ad ogni disposizione vigente, mediante ordinanza del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225;
  Vista l'ordinanza n. 2421 del 6 febbraio 1996 con la  quale  si  e'
provveduto  a  disciplinare  le modalita' di intervento in attuazione
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44/1996;
  Vista la richiesta datata 2  febbraio  1996  della  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con la quale
viene rappresentata la necessita' di emanare provvedimento urgente  a
favore   dell'Ente   autonomo   teatro   La   Fenice  concernente  il
differimento    dei    termini    per    registrazioni,    scritture,
certificazioni, pagamenti, versamenti erariali e contributivi;
  Considerato  che  la suddetta richiesta rientra nelle finalita' del
decreto-legge n. 44/1996 e tende a favorire in maniera piu' rapida il
ripristino e la riattivazione del teatro;
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Nei confronti dell'Ente autonomo teatro  La  Fenice  di  Venezia
sono  sospesi  i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e
convenzionali, sostanziali e processuali, da cui  derivino  decadenza
da  qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel
periodo dal 29 gennaio al 28 agosto 1996;  sono,  altresi',  sospesi,
per   lo   stesso   periodo,  i  termini  relativi  agli  adempimenti
civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate,
aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute  all'amministrazione
finanziaria e ad enti pubblici anche locali.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite le
relative modalita' per effettuare gli adempimenti ed i versamenti  di
cui al comma 1.
  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 febbraio 1996
                                                  Il Presidente: DINI